• 27 Giugno 2023
  • Segreteria Nazionale Fenit
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FE.N.I.T. informa i propri associati, oggetto di pignoramento immobiliare a seguito di debito contratto con banche, che la Cassazione con la sentenza n. 9479 del 3 maggio 2023 ha fornito ai proprietari debitori che sono stati già oggetto di decreto ingiuntivo, un’ulteriore ed ultimo strumento per salvare la propria casa dalla vendita all’asta. Il principio sostenuto dalla Cassazione è in realtà un richiamo alle precedenti decisioni della Corte di giustizia europea, che ha creato, con le sue sentenze, precedenti giurisprudenziali per tutelare i consumatori. In strenua sintesi, è possibile opporsi al pignoramento immobiliare in presenza di un contratto bancario contenente clausole vessatorie.

Il debitore che ha lasciato scadere i termini senza far nulla e lasciando che il decreto di pignoramento diventasse definitivo ha un’ultima speranza di salvare la casa, a condizione che il contratto da cui è originato il debito contenga clausole vessatorie. Oltre a questo, si può già desumere che questa possibilità è esercitabile nei confronti dei debiti contratti con la banca. Oltre all’espressa citazione del contratto bancario, il principio acquisisce forza ed efficacia proprio dalla natura delle clausole vessatorie.
Questa sentenza è importante ed utile visto che i debiti nei confronti degli istituti di credito sono frequenti, ragion per cui essere cosciente di come salvarsi dall’espropriazione forzata può essere davvero utile ed una vera e propria ancora di salvezza nei casi di cui sopra.
I requisiti per questo nuovo strumento di difesa concesso ai creditori, sono semplici.

L’insorgenza del debito a fronte di un contratto in cui il creditore è un istituto bancario e la presenza di clausole vessatorie, anche soltanto una (come molto spesso è il foro di competenza per le controversie che crea un vero e proprio ostacolo al diritto di difesa ed ai tempi concessi per l’opposizione).

Unico limite a questo strumento è la non conclusione dell’asta con l’assegnazione dell’immobile. Fino a questo momento, il debitore può ancora recuperare la casa, purché verificando il contratto provi la presenza di almeno una clausola vessatoria.

Sono clausole vessatorie, tutte quelle clausole contrattuali che generano uno squilibrio giuridico tra le parti, danneggiandone una a beneficio dell’altra (spesso la parte economicamente più forte). Se i contraenti sono concordi la validità delle clausole permane, ma la legge richiede che a tal fine sia firmata una sottoscrizione autonoma e accessoria che evidenzi chiaramente l’esistenza e la natura di queste clausole rendendo inefficace la postilla sul contratto principale. Questa regola è disposta dall’articolo 1341 del Codice Civile, stabilendo che sono da considerarsi necessarie di approvazione specifica tutte le clausole che stabiliscono a favore di chi le ha predisposte le limitazioni di responsabilità, la facoltà di recedere dal contratto, la facoltà di sospendere l’esecuzione contrattuale; oltre alle clausole che sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovo contrattuale, clausole compromissorie e deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

Rientrano quindi nella categoria gli interessi moratori eccessivi, così come i limiti al trasferimento del mutuo. Le condizioni devono essere verificate nel contratto, possibilmente con l’assistenza di un legale, per poi presentare al tribunale competente l’opposizione al pignoramento immobiliare. Nel nuovo processo, il giudice valuterà l’effettiva presenza di queste clausole, e laddove ne riscontri l’esistenza bloccare  il pignoramento e ordinando la restituzione della casa al proprietario.

FE.N.I.T. evidenzia quanto questo strumento sia importante e fondamentale, a maggior ragione oggi, dove la forte crisi economica espone molte famiglie a rischi e travagli per mantenere la propria abitazione. La Cassazione a sezioni unite recepisce una direzione Europea e si esprime in nome del Popolo Italiano offrendo dunque una speranza di giustizia.

A tal proposito invitiamo i nostri associati a rivolgersi a noi per una consulenza ed una valutazione delle situazioni critiche.

Vi lasciamo il link della sentenza che vi riporta direttamente sul sito della Corte Suprema di Cassazione, permettendovi di consultarla e/o scaricarla.

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/9479_04_2023_civ_no-index.pdf

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